In vigorePienamente applicabile

Omnibus VIII: argento, salicilato di esile e nuovi divieti CMR

Dal 1° maggio 2026 sono vietate le sostanze classificate CMR dal regolamento delegato (UE) 2024/2564, mentre polvere d’argento, salicilato di esile e o-fenilfenolo restano ammessi a condizioni rigorose.

Che cosa cambia

L’argento in forma nano e l’argento massivo (particelle da 1 mm in su) sono ora vietati; la polvere d’argento micrometrica (100 nm–1 mm) resta ammessa solo fino allo 0,05 % in dentifrici e collutori e, come colorante CI 77820, fino allo 0,2 % nei prodotti labbra e negli ombretti, il che riguarda il trucco metallizzato e glitterato. Il salicilato di esile, ingrediente profumante comune, è limitato per tipo di prodotto (dal 2 % nelle fragranze idroalcoliche allo 0,001 % nell’igiene orale), con limiti per i prodotti per bambini. L’o-fenilfenolo mantiene i limiti come conservante (0,2 % da risciacquo, 0,15 % senza risciacquo, come fenolo), si aggiunge il suo sale sodico ed è escluso dai prodotti orali e inalabili. Altre sostanze CMR sono state aggiunte all’allegato II e i perborati sono ora vietati come gruppo.

Date chiave

Pubblicazione13 gennaio 2026
Entrata in vigore2 febbraio 2026
Non può essere immesso sul mercato dal1 maggio 2026
Non può essere messo a disposizione (venduto) dal1 maggio 2026

Verificato nella Gazzetta ufficiale (GU L, 2026/78, 13.1.2026; entrata in vigore il 20° giorno dalla pubblicazione, applicazione dal 1° maggio 2026). Entrambi i campi indicano la data dalla quale i prodotti non conformi non possono più essere immessi sul mercato né messi a disposizione: come di consueto per gli atti CMR, non è stato previsto un periodo di smaltimento separato.

Ingredienti interessati

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Si tratta di una sintesi per i consumatori, non di una consulenza legale. Fa fede solo il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

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