Che cosa cambia
Secondo l’articolo 15 del regolamento cosmetici, le sostanze con classificazione CMR armonizzata vanno vietate salvo richiesta di deroga; per questo gruppo non ne è stata presentata alcuna. Il progetto aggiunge una dozzina di sostanze all’allegato II, tra cui il protossido di azoto (propellente in alcune schiume e spray), l’ozono, il metacrilato di tetraidrofurfurile (presente in alcuni prodotti per unghie in gel o artificiali), il monoestere dell’acido 2-etilesanoico con propano-1,2-diolo, il trimetilfosfato e l’α-metilstirene. Come per il divieto del TPO nel 2025, non c’è periodo di smaltimento: i prodotti interessati devono uscire dal mercato entro la data di applicazione.
Date chiave
| Non può essere immesso sul mercato dal | 1 febbraio 2027 |
|---|---|
| Non può essere messo a disposizione (venduto) dal | 1 febbraio 2027 |
Entrambi i campi data indicano la data dalla quale i prodotti non conformi non possono più essere immessi sul mercato né messi a disposizione (nessun periodo di smaltimento). Il 1° febbraio 2027 è fisso: è la data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2025/1222 (GU 20.6.2025) ed è indicata nel considerando 39 del progetto Omnibus IX. L’atto che modifica il regolamento cosmetici deve ancora essere adottato e pubblicato; se la pubblicazione avverrà dopo tale data, il divieto si applicherà dalla sua entrata in vigore.
Ingredienti interessati
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Si tratta di una sintesi per i consumatori, non di una consulenza legale. Fa fede solo il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

